Art. 2.
(Autorizzazione all'apertura).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, i comuni interessati all'apertura di strutture che svolgono le attività di cui al medesimo articolo, presentano, previa deliberazione del consiglio comunale, apposita richiesta di autorizzazione al Ministero dell'interno, che si esprime entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta, d'intesa con la Conferenza unificata e previa valutazione dei seguenti requisiti, da indicare nella richiesta medesima:

          a) previsione di creazione di occupazione diretta e indiretta;

          b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere del comune interessato e dei comuni limitrofi;

          c) caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1;

          d) informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la struttura ai sensi dell'articolo 1.

      2. La richiesta deve essere corredata di documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 1. L'avere già ospitato nel territorio comunale strutture similari o l'aver avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
      3. L'apertura di una struttura di cui all'articolo 1 non può essere autorizzata nei comuni per i quali sono state adottate, negli ultimi dieci anni, le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      4. Qualora entro un anno dalla notifica dell'autorizzazione al comune richiedente la struttura non apra al pubblico e non entri in funzione, il Ministero dell'interno

 

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procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilascia, secondo le modalità di cui al comma 1, una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.
      5. In ciascuna regione e provincia autonoma può essere autorizzata l'apertura permanente nel corso dell'anno solare di una struttura adibita allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 ovvero di un numero massimo di due strutture stagionali, nelle quali l'attività si svolge alternativamente per periodi semestrali, con obbligo per ciascuna struttura di rendicontazione separata ai fini di cui all'articolo 5.
      6. In ciascuna regione e provincia autonoma nel cui territorio sono localizzati comuni ad alta densità di popolazione e di eccezionale attrazione turistica può essere autorizzata, con le modalità di cui al comma 1, l'apertura di una struttura permanente e di un numero massimo di due strutture stagionali.